La DAD ed il nodo della zona rossa
In questi giorni si sono susseguite numerose ordinanze dei sindaci della Regione Sicilia che hanno sospeso la didattica in presenza, per l’aggravarsi della trasmissione da Covid-19, dovuto alla particolare contagiosità della variante omicron. Ordinanze queste ultime sospese dal TAR, ma in ogni caso soppiantate dalla decisione del governo regionale di posticipare il rientro a scuola con una modifica del calendario scolastico e, successivamente, dal passaggio in zona arancione di numerosi comuni siciliani, proclamata con ordinanza regionale n. 3 del 13.01.2022. Ed infatti, tale ultima ordinanza, secondo le amministrazioni locali interessate e la stessa Regione Siciliana – ree di non aver tenuto conto delle modifiche apportate al DL del 6 agosto 2021 nella sua conversione in Legge 133 del 24 settembre, che abolisce la dicitura ‘arancione -, nei fatti, avrebbe dovuto permeare di legittimità le ordinanze sindacali emanate e/o, comunque, quelle ancora da emanarsi. Si sottolinea, al riguardo, che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, espressamente prorogate dall’art. 16 D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, fino al 31 marzo 2022, il quale, nel prescrivere che “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio 0 per singoli istituti alle disposizioni di cui al comma 1, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità“, in effetti, limita il potere d’ordinanza dei sindaci alla sola zona rossa, eventualmente disposta dalle competenti autorità nazionali o regionali, subordinandolo, comunque, al parere delle competenti autorità sanitarie, in relazione a circostanze di eccezionale e straordinaria necessità, dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, nonché al rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Al quadro normativo sopra delineato è d’obbligo, poi, aggiungere la disposizione di cui all’art. 2 dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 7 gennaio 2022, n. 1, la quale, derogando alla predetta disciplina nazionale, ha previsto che ‘“ … nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell’ASP territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, con conseguente adozione della Dad secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni …”. Tuttavia, sotto quest’ultimo aspetto, è altrettanto d’obbligo aggiungere che, nel recente passato, il TAR Sicilia, con riferimento a fattispecie analoga, ha ritenuto, sostanzialmente, che il potere di provvedere in materia di emergenza Covid -19 è ora regolato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In particolare, il tribunale amministrativo si è espresso nel senso che il potere regionale è stato “limitato e conformato” dagli articoli 1 e 3 del predetto decreto-legge che, rispettivamente, stabiliscono che “sia il presidente del Consiglio dei ministri a disporre in materia” e che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente“.