Gli atti di bullismo a scuola
Già da qualche mese è iniziata la scuola e con essa, purtroppo, anche la stagione in cui gli atti di bullismo si verificano più facilmente e frequentemente, trovando in quel luogo terreno fertile. Un problema serio che va affrontato altrettanto seriamente, anche alla luce delle gravi coseguenze che ne possono derivare alle vittime di questa spregevole piaga. Di seguito, in sintesi, spiegheremo su chi grava la responsabilità e quali sono le procedure da seguire nei casi di atti di bullismo.
Responsabilità della scuola per gli atti di bullismo che si verificano nel suo ambito
La scuola, certamente, è responsabile degli atti di bullismo che si verificano nel suo ambito. Gli Istituti scolastici, infatti, sono tenuti a garantire il “ben-essere” degli alunni/studenti, e in caso di ingiusto danno, dovuto ad atti di bullismo/cyberbullismo, sono tenuti a risarcire la vittima per “culpa in vigilando”, ai sensi dell’art. 28 della Costituzione, e dagli artt. 1218 e 2048 del codice civile.
Dovere del Dirigente Scolastico di avvisare le famiglie degli alunni/studenti coinvolti
Il Dirigente Scolastico non appena l’Istituto scolastico viene a conoscenza di atti di bullismo, in base alla legge n. 71/2017, deve immediatamente avvisare le famiglie degli alunni/studenti coinvolti ed attivare le azioni educative richieste dal caso. Sempre sulla base della legge n. 71/2017 e alle Linee di orientamento, l’Istituto scolastico deve: 1) nominare un docente referente per la tematica; 2) inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nel Regolamento di Istituto, nel Regolamento di disciplina, e nel Patto di corresponsabilità educativa, le azioni e le misure da adottare per il contrasto al fenomeno; 3) attivare corsi di formazione/informazione per gli studenti e la Comunità Educante dell’Istituto scolastico; 4) attivare azioni di peer-education; 5) attivare azioni di monitoraggio; 6) attivare modalità per ricevere le segnalazioni dei casi di bullismo/cyberbullismo.
Dovere dei Docenti e del Dirigente Scolastico di segnalare gli atti di bullismo all’Autorità Giudiziaria
I casi di bullismo/cyberbullismo, peraltro, devono essere segnalati all’Autorità Giudiziaria da parte dei docenti e/o del dirigente scolastico e rientrano nella fattispecie dei reati procedibili di ufficio. E’ opportuno che l’Istituto scolastico abbia stabili contatti con la Polizia Giudiziaria, il Tribunale per i minorenni e le sezioni specializzate delle Procure della Repubblica.
Anche le famiglie hanno il diritto di segnalare gli atti di bullismo
Anche le famiglie hanno il diritto di segnalare gli atti di bullismo che avvengono in ambito scolastico congiuntamente al coordinatore di classe, al referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, al dirigente scolastico ed all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza. A maggior ragione tale segnalazione, nei casi di particolare gravità, può anche essere fatta all’Autorità giudiziaria, eventualmente anche in relazione a condotte omissive da parte dell’Istituto scolastico.