Emergenza epidemiologica. Cosa si può, non si può e si deve fare negli stabilimenti balnerari e nelle spiagge attrezzate e libere

Con l’ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020, la Regione Sicilia, con efficacia dalla data del 3 giugno 2020, ha recepito le disposizioni nazionali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

Per quel che riguarda l’imminente apertura della stagione estiva (6 giugno 2020), sono state autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, l’utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi.

Con l’allegato I° della suddetta ordinanza regionale, inoltre, sono state adottate le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive stabilite dalla conferenza delle regioni e delle provincie autonome del 25 maggio 2020. Le relative schede tecniche, infatti, contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, atte a sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Per gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate e le spiagge libere, dalla suddetta conferenza, sono state stabilite le seguenti linee guida:

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto.

▪ Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso ditemperatura > 37,5 °C.

▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramentidi persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazionetra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

▪ Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.

▪ Assicurare un distanziamentotra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

▪ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.

▪ Le attrezzaturecome ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di personao nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

▪ Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi dellemisure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

▪ È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

▪ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

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