Contributo a fondo perduto da Covid-19

Da oggi è possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto nel D.L. rilancio e che interessa gli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita Iva, colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid 19, che, nell’anno 2019, hanno avuto ricavi e/o compensi inferiori a 5 milioni di euro. L’accesso al suddetto contributo è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle società tra professionisti. Tra i beneficiari anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge 190 del 2014 ed a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Il contributo guarda anche a chi ha avviato l’attività dal primo gennaio 2019, per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia.

I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente per via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta elettronica certificata.

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